Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all’uso dei marciapiedi ai pedoni,
compromettendo inoltre la visibilità e la leggibilità della segnaletica dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
PRECISATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell’inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
CONSIDERATO che deve essere altresì assicurata la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con Delibera Consiliare n. 48 del 27.12.2018VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade
O R D I N A
ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale.
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